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STATUTO

dell'Associazione denominata "Associazione Arte Cultura Casa della Pesa"

detta anche “A.C.P.”

Art.1   E' costituita l'Associazione "Associazione Arte Cultura Casa della Pesa" detta anche “A.C.P.”  con sede Amministrativa presso lo studio di Pietro Archis  in Vicolo della Pesa, 1 a Bolzano.

Art. 2   L'Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica ed ha durata illimitata. Essa ha come scopo l’intento di avvicinare il pubblico alla fruizione attiva e alla comprensione dei fenomeni artistici e culturali in tutte le loro forme. Promuovere attività artistiche e culturali locali, nazionali, ed estere. Coordinare l’attivazione di eventi culturali con  percorsi di formazione ed educazione all’arte e alle culture europee in genere. A tale scopo l'Associazione potrà organizzare, da sola o in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni, in ogni sede ritenuta idonea, ogni iniziativa opportuna rivolta al raggiungimento degli scopi sociali,  inclusa la realizzazione di mostre ed esposizioni, la gestione di progetti (anche per conto terzi), di scambi culturali, attività ricreative, festival culturali e simili, intrattenimenti e spettacoli. Potrà aderire ad altre Associazioni, delle quali ne condivida le finalità, ed aprire delle filiali su territorio europeo, previa delibera dell'assemblea dei soci, secondo i modi ed i termini previsti dal presente Statuto. Per tale attività L'Associazione potrà servirsi inoltre di tutti i mezzi di comunicazione e stampare periodici di  informazione e pubblicazioni varie, al fine di conseguire la massima diffusione possibile

Art. 3  Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini che ne condividano gli scopi e che annualmente provvedano al versamento della quota associativa come deliberata dal consiglio direttivo ed approvata dall’assemblea della stessa. Potranno aderire altre Associazioni aventi finalità e scopi simili a quelli dell'Associazione, ed in ogni caso non in contrasto con essi. In particolare ogni singolo socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione; partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti. L'iscrizione all'associazione comporta: l'assunzione della qualifica di socio, l'incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello Statuto stesso. Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione delle eventuali modifiche allo Statuto, del regolamento e per l’elezione degli organi statutari. Dopo tre anni di adesione all’associazione ogni socio acquisisce il diritto di eleggibilità nell’ambito del consiglio direttivo.

Art. 4  I mezzi finanziari sono costituiti da:

Art. 5  Coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo e versare contestualmente la quota associativa.

 Art. 6  L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. 

Art. 7  In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Art. 8  La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali della sede sociale, nonchè di partecipare alle attività sociali, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione aderisce.

Art. 9  I soci cessano di appartenere all'Associazione: per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata da recapitarsi almeno 1 mese prima della scadenza; per morosità: il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa annuale entro 30 gg dalla scadenza, si intenderà escluso; per delibera di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che contravvenga  alle norme ed agli obblighi statutari o che, con la sua condotta, costituisca un ostacolo al buon andamento del sodalizio. La qualifica di socio decade anche qualora lo stesso utilizzi in modo improprio il nome dell’associazione. Il provvedimento di espulsione comporta la non riammissibilità alla qualifica.

Art. 10  L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 11  Gli organi sociali sono: L'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 12  L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata, almeno una volta all'anno, in sessione ordinaria e in caso di necessità in riunione straordinaria.

Art. 13  Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annuale. Ogni socio ha un solo voto in assemblea secondo il disposto di cui all'Art. 2532, secondo comma, C.C.  Ogni socio può avere non più di una delega.

Art. 14  La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e delle singole relazioni morali.

Art. 15  La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all'Albo dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data di convocazione e da invito scritto inviato al domicilio dei singoli soci. Vale altresì come convocazione l’avviso a mezzo stampa.

Art. 16 Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 17  L'assemblea nomina il Presidente, il quale nomina un Segretario che redigerà il verbale e due scrutatori. Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci di: deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo; eleggere il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti; approvare o modificare il Regolamento interno dell'Associazione; discutere ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo; deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione. Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci di: deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni statutarie; discutere di ogni altro argomento di carattere straordinario. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati.

Art. 19 Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Art. 20  Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. Il Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.  Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Art. 21  Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità, ma almeno con cadenza bimestrale.

Art. 22  Spetta al consiglio Direttivo di: deliberare sulle domande di ammissione dei soci proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto, assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale, redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonchè deliberare le quote associative annuali, fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario, programmare l'attività dell'associazione nel rispetto delle direttive dell'assemblea, adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari nei confronti dei soci.

Art. 23  Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante, dispone della firma sociale, presiede e coordina l'attività del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente ha inoltre facoltà di agire in nome e per conto dell'Associazione e di contrarre obbligazioni con soggetti terzi (art. 38 cod.civ.) ad esempio richiedendo un fido bancario se ritenuto indispensabile alla prosecuzione dell'attività, su indicazione del Consiglio Direttivo.

Art. 24  Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Presidente

Art. 25  Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

 Art. 26 Il Tesoriere cura la tenuta dei libri sociali e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

Art. 27  Tutte le controversie fra l'Associazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo.  Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina. I soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Art. 28  L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 29 L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione a maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci effettivi.

Art. 30  Tutte le quote associative non sono trasmissibili, salvo trasferimenti mortis causa, ne rivalutabili. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di estinzione e scioglimento della Associazione l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31  Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

Soci fondatori

Pietro Archis, Roberto Montagnini, Alessandra Kolosimo, Heinrich Toll, Paolo Barchetti,

Giuseppe Mora, Roland Turker,  Maria Concetta Baio,  Mauro Gianni,  Tullio Milan, 

Martin Calamari,  Tamara Tabarelli de Fatis, Oswald Thurner, Paolo De Polo






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